28
FEB
2015

Indicatore di tempestività dei pagamenti

  • Art. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I,DL 66/2014

 

Valore dell’Indicatore di tempestività dei pagamenti

 Periodo Indicatore Documenti
Gennaio – marzo 2023 -11,35
 Prospetto
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Indicatore annuale anno finanziario 2022
-4,98
Ammontare debiti numero imprese creditrici 
Ottobre dicembre 2022 1,67
 Prospetto
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Luglio settembre 2022 13,70
 Prospetto
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Aprile – giugno 2022 -20,85
 Prospetto
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Gennaio – marzo 2022 -14,44
 Prospetto
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Indicatore annuale anno finanziario 2021
-13,53
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Ottobre dicembre 2021 -21,03
 Prospetto
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Luglio settembre 2021 -23,07
 Prospetto
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Aprile – giugno 2021 -0,59
 Prospetto
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Gennaio – marzo 2021 -9,43
 Prospetto
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Indicatore annuale anno finanziario 2020
-4,26
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Ottobre – dicembre 2020
28,05
 Prospetto
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Luglio – settembre 2020 -9,30
 Prospetto
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Aprile – giugno 2020 -24,97
 Prospetto
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Gennaio – marzo 2020 -10,82
 Prospetto
Ammontare debiti numero imprese creditrici
Indicatore annuale anno finanziario 2019 -18,45
 
Ottobre – dicembre 2019 -03,15
 Prospetto
Luglio – settembre 2019 -33,51
 Prospetto
Aprile – giugno 2019 -25,92
 Prospetto
Gennaio – marzo 2019 -11,22
 Prospetto
Indicatore annuale anno finanziario 2018 -14,03
 
Ottobre – dicembre 2018 7,23
 Prospetto
Luglio – settembre 2018 -11,86
 Prospetto
Aprile – giugno 2018 -24,41
 Prospetto
Gennaio – marzo 2018 -27,09
 Prospetto
Indicatore annuale anno finanziario 2017 -15,35
 
Ottobre – dicembre 2017 30,47
 Prospetto
Luglio – settembre 2017 81,73
 Prospetto
Aprile – giugno 2017 – 19,09
 Prospetto
Gennaio – marzo 2017 – 31,72
 Prospetto
Indicatore annuale anno finanziario 2016 – 31,24
 
Ottobre – dicembre 2016 – 77,09
 Prospetto 
Luglio – settembre 2016 – 20,58
 Prospetto
Aprile – giugno 2016  – 19,70
 Prospetto
Gennaio – marzo 2016  – 07,57
 Prospetto
Indicatore annuale anno finanziario 2015  – 06,11
 
 Ottobre – dicembre 2015  – 06,38
 Prospetto
Luglio – settembre 2015   – 00,54
Prospetto
 Aprile – giugno 2015  – 05,26
Prospetto
 Gennaio – marzo 2015  – 12,27
Prospetto 
Indicatore annuale anno finanziario 2014 – 24,20
 
 Settembre – dicembre 2014 – 24,07
 Prospetto

Note:

Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti.

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Ai fini del calcolo dell’indicatore si intende per:

  • “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
  • “data di pagamento”, la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
  • “data di scadenza”, trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche);
  • “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Vedi circ. 3 del 14/01/2015 MEF-RGS